COVID-19: aggiornate e adottate le linee guida per le attività

 

Il nuovo decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, indica (art.3) che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza – di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome – “può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.

 
Con riferimento a quanto indicato nel decreto-legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 la nuova Ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della salute di adozione delle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” – elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegate all’Ordinanza – che sono state aggiornate, rispetto alle precedenti versioni (l’ultima era stata pubblicata il 2 dicembre 2021), tenendo conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

In particolare l’Ordinanza (art.1) prescrive che “al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell’allegato documento recante ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’, nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della ordinanza”. E l’Ordinanza produce effetti (art.2) “a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia”.

 

Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Il documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” – adottato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i. – ricorda (come nelle altre versioni) che queste linee guida si sono dimostrate efficaci, nel contesto della pandemia da virus SARS-CoV-2 e dell’emergenza COVID-19, “per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica”.

Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione, che comprendono dei principi di carattere generale e delle misure specifiche per singoli settori di attività, “sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”.

Il presente documento, come riportato nella premessa delle linee guida, individua dunque i principi di carattere generale “per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi” descritti. Tuttavia, fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa (come fatto anche per le precedenti versioni del documento) che le presenti Linee Guida “non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti”.
Inoltre “rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali”.

 

Le indicazioni delle linee guida: i principi di carattere generale

“Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:

  •  Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.

  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.

  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie ( mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.

  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati”.

 

Le linee guida riguardo ai principi di carattere generale, concludono dicendo che tali principi “devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali”.